Club 99 Frecce Tricolori


Statuto Club

Contatti e Statuto


Atto costitutivo e prima stesura dello Statuto: rogito del notaio Federico Biondi del 4 febbraio 2003 rep. n.ro 60.419/12.334,
registrato in Senigallia (an) in data 12 febbraio 2003 al n.ro 187 serie 1;

Prima modifica dello Statuto: 01/02/2005 sempre presso Notaio Federico Biondi di Senigallia;

Ultimo aggiornamento a Falconara Marittima, il 12 dicembre 2009
Depositato presso Agenzia delle Entrate di Ancona
_____________________________________________________________________________________________________________


STATUTO

"99° CLUB FRECCE TRICOLORI "CAP. PIL. SANDRO SORDONI"
FALCONARA MARITTIMA (AN)




TITOLO I
Disposizioni generali


ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituita l'Associazione "99° CLUB FRECCE TRICOLORI SANDRO SORDONI", Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460.
L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. L'organizzazione ha sede in FALCONARA MARITTIMA (An), cap 60015, Via Zambelli.
Art. 2
(Statuto e regolamento)
L'Associazione è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 383 del 2002, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa
Art. 4
(Modificazione dello statuto)
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.
Art. 5
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Titolo II
Finalità dell'organizzazione

Art. 6
(Promozione Sociale)
L'Associazione persegue il fine della solidarietà, civile culturale e sociale.
Art. 7
(Finalità)
L'Associazione persegue finalità di aggregazione di ammiratori della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" con lo scopo di dare continuità all'attività di sostegno e divulgazione della P.A.N. e dell'Aeronautica Militare Italiana. L'Associazione ha lo scopo di far conoscere il mondo aeronautico ai cittadini, creando un'aggregazione tra più persone trasmettendo valori di unità,
lealtà e solidarietà. L'Associazione è apolitica, apartitica, senza fine di lucro e non richiede l'appartenenza ad una determinata razza o sesso.
Art. 8
(Attività principali)
Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:
1. organizzazione di conferenze, viaggi, corsi di carattere aeronautico, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale.
2. Partecipazioni a manifestazioni aeree e saloni aeronautici.
3. Visite a musei, aeroporti militari e civili, campi di volo, industrie aeronautiche.
4. Affiancamento alle nuove generazioni che intendono avvicinarsi al mondo del volo, organizzando battesimi del volo o voli promozionali.
5. Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri e utilizzando le tecnologie moderne per poter facilitare lo scambio di idee e conoscenze sulle tematiche del mondo della aviazione. Particolare attenzione sarà data dall'Associazione all'utilizzo della rete di Internet.
6. Svolgere tutte le attività considerate essenziali per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre Associazioni, scuole e altro.

Titolo III
I Soci


Art. 9
(Ammissione)
1. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone che condividono le finalità della organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, accettano il presente Statuto ed eventuali regolamenti e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, dopo il vaglio della Giunta di scrutinio, motivando la decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale, rilasciata al socio che avrà già versato la quota associativa.
5. Non è ammessa la figura di socio temporaneo. Il socio resta effettivo per tutta la durata della validità annuale della tessera.
6. La quota associativa, da versare entro 10 giorni dall'iscrizione, non è rimborsabile ed è intrasmissibile.
7. II socio si distingue in socio fondatore, ordinario, ad honorem. Sono soci fondatori coloro che hanno istituito il club legalizzandone lo Statuto e coloro che vengono riconosciuti dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla data dell'atto costitutivo. Sono soci ordinari le persone maggiorenni che hanno versato la quota associativa.
8. Sono soci ad honorem gli Ufficiali in servizio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e le persone designate dal Consiglio Direttivo.
9. I Ragazzi e ragazze con età inferiore ad anni diciotto, saranno iscritti previa autorizzazione dei genitori in una speciale sezione con quota di iscrizione agevolata.
10. La quota associativa non può essere trasferita ad altro socio, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
11. La quota associativa può essere aggiornata solo a seguito di apposita delibera dell'assemblea.
Art. 10
(Diritti)
1. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, nel rispetto delle regole accettate dall'Assemblea.
2. I soci di maggiore età hanno diritto di voto sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
3. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
4. Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle delibere, bilanci e rendiconti dell'Associazione.
Sono organi dell'organizzazione:
a) Assemblea dei soci,
b) Consiglio Direttivo,
c) Presidente.
d) Un Revisore dei conti
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
5. L'associazione sia avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati, pertanto il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
Art.11
(Doveri)
1. I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri o soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.
3. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
Art. 12
(Richiamo - Diffida - Esclusione)
La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni, espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo accertato un comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Associazione, dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dalla Associazione.
1. Il Socio receduto e/o escluso, che abbia cessato di appartenere all'associazione, non può richiedere la restituzione dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio della associazione
2. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Titolo IV
Gli organi


Art. 13
(Indicazione degli organi)
Capo I - L'assemblea
Art. 14
(Composizione)
1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente della Associazione.
Art. 15
(Convocazione)
1. L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
2. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene:
a. tramite avviso affisso all'albo almeno 10 giorni prima dell'evento,
b. avviso scritto (lettera o e-mail) inviato o consegnato ad ogni socio contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
3. Gli avvisi devono contenere l'Ordine del Giorno dei lavori, la sede in cui avverrà la riunione, la data e l'ora della convocazione.
Art. 16
(Validità della assemblea)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione 1'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto
Art. 17
(Votazione)
1. L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'assemblea ordinaria costituita in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Le regole di cui al punto precedente sono valide anche per l'assemblea straordinaria.
3. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
5. Non sono ammesse deleghe.
Art. 18
(Delibere- Verbalizzazione)
1. L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare: nomina (o sostituzione) degli organi sociali; approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo; approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
2. deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
3. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da una assemblea straordinaria.
4. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
5. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede della Associazione.
6. Le delibere sono espresse con voto palese, tranne quelle relative a problemi riguardanti persone e qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
7. Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Capo II - II Consiglio direttivo
Art. 19
(Composizione)
1. Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce più volte all'anno ed è convocato dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo, da almeno il 15% dei soci con richiesta motivata e scritta.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei soci membri. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 20
(Presidente del Consiglio direttivo)
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.
Art. 21
(Funzioni)
1. II Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività Istituzionali e complementari relative al periodo dell'anno precedente; stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione; delibera circa l'ammissione dei soci; delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; attua quant'altro di sua competenza.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Tesoriere che è preposto alla tenuta della contabilità dell'associazione.

Capo III
Il presidente


Art. 22
(Elezione)
L'Assemblea elegge a maggioranza dei presenti:
a) il Presidente
b) i Consiglieri
c) la Giunta di scrutinio
d) il Revisore dei conti
Art. 23
(Durata)
1. Le cariche sociali durano 3 anni e sono rieleggibili.
2. Un mese prima della scadenza,il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni delle nuove cariche.
Art. 24
(Funzioni)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte alle autorità. Il Presidente è il portavoce ufficiale dell'associazione ed è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varia, previa approvazione del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente, previa approvazione del Consiglio, dispone dei mezzi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
4. La Giunta di scrutinio ha il compito di accertare la validità dei titoli dell'aspirante socio, di informare il Consiglio direttivo per l'eventuale accettazione e di curare, in sede di elezioni, le schede stesse.
5. Il tesoriere, unitamente al presidente, redige il bilancio consuntivo e, sulla base delle risultanze di cassa, predispone il bilancio preventivo.
6. Il revisore dei conti deve accertare che i bilanci preventivi ed i rendiconti, siano accompagnati dalle rispettive relazioni e depositati in segreteria, a disposizione dei soci. Il revisore dei conti accerta inoltre la rispondenza alle scritture contabili dei giustificativi di entrate ed uscite

Titolo V
Le risorse economiche (o i beni)


Art. 25
(Indicazioni delle risorse)
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a. contributi dei soci;
b. beni, immobili e mobili, donazioni o lasciti in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali o che tendano a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione
c. iniziative promozionali
d. rimborsi;
e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo
f. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti.
2. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci anche indirettamente.
Art. 26
(I beni)
1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i ben mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 27
(Contributi)
1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti"
Art. 28
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie della organizzazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Art. 29
(Rimborsi)
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonìa (con le disposizioni della convenzione,
nonché) con le finalità statutarie della organizzazione.
3. I fondi dell'associazione non possono essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
4. Il presidente da attuazione alla deliberazione della assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 30
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. Ogni mezzo, che non sia in contrasto con i dettami del presente statuto e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio.
3. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
4. Il presidente da attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 31
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI
II bilancio


Art. 32
(Bilancio consuntivo e preventivo)
1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea

Art. 33
(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Art. 34
(controllo sul bilancio)
Eventuali rilievi crìtici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.
Art. 35
(Approvazione del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII
Disposizioni


Art. 36
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) può disporre la cancellazione del nome Frecce Tricolori all' associazione il cui comportamento sia stato lesivo nei riguardi della PAN o dell' Aeronautica Militare, delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. Trattandosi di Associazione regolarmente costituita, a norma del codice civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all' assemblea dei soci (ordinaria o straordinaria) per la delibera.

F.to nell'ordine
Il Presidente
Il vice presidente dell'assemblea
Il segretario verbalizzante
I soci

(Seguono Firme)

Falconara Marittima, il 12 dicembre 2009

L'atto ufficiale è consultabile da tutti i Soci in Sede



Menu di sezione: